Nel 2022 il Parlamento Europeo ha approvato la Direttiva CSRD, Direttiva 2022/2464/UE, che amplia la platea di soggetti obbligati a redigere un report di sostenibilità e richiede di fornire informazioni più dettagliate sugli impatti delle imprese.

La Direttiva CSRD è andata ad integrare e modificare quanto previsto dalla Direttiva 2014/95/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. 254/2016, che regola la rendicontazione di informazioni non finanziarie per gli enti di interesse pubblico che superano determinati requisiti.

Gli stati membri dell’unione Europea hanno 18 mesi di tempo per recepire le nuove disposizioni all’interno della legislazione nazionale.

Il ruolo del revisore nel D.Lgs 254/2016


Il D.Lgs 254/2016 prevede che il soggetto deputato alla revisione del bilancio di esercizio verifichi che sia stata redatta la reportistica non finanziaria. È prevista poi una seconda verifica, deputata al medesimo soggetto o a un altro soggetto abilitato, che prevede una verifica sulle informazioni presenti nel report, che devono essere in linea con quanto previsto dal Decreto e conformi alle metodologie e ai principi di redazione previsti. 

Il processo di revisione della reportistica non finanziaria prevede:
1. Analisi preliminari (contesto, materialità, rischi e definizione di una strategia)
2. Verifiche e test (analisi sui processi di reporting, controlli)
3. Revisione e rilascio della relazione (si analizza la versione finale del report)

La Dichiarazione non Finanziaria viene approvata dal CdA, contestualmente o dopo l’approvazione del bilancio d’esercizio.
La relazione di revisione su questo report può essere emessa in concomitanza con quella del bilancio di esercizio.

Le novità introdotte dalla CSRD


Con la nuova Direttiva la sostenibilità diventa sempre più parte del bilancio, con l’obbligo di inserimento della reportistica di sostenibilità all’interno della relazione sulla gestione.

La Direttiva CSRD prevede l'obbligo di attestazione da parte del soggetto deputato alla revisione della conformità della reportistica di sostenibilità con la normativa e per acquisire un livello di sicurezza ragionevole. I requisiti e i contenuti dell’attestazione del revisore vengono definiti dalla Direttiva stessa.
La Direttiva prevede un processo graduale che porterà al passaggio da un incarico di revisione mirato all'acquisizione di un livello di sicurezza limitato a uno orientato all'acquisizione della ragionevole sicurezza.

Il nuovo ruolo del revisore porta con sé alcune novità prese in considerazione dalla Direttiva.

La CSRD prevede la possibilità che l’impresa si avvalga dello stesso revisore del bilancio finanziario per la revisione del report di sostenibilità.