Il nuovo Codice della Crisi d’Impresa ha modificato la disciplina dell’organo di controllo nelle Società a responsabilità limitata, includendo nuovi soggetti nelle società con l’obbligo di nomina.
Prima dell’introduzione del nuovo Codice, l’obbligatorietà della nomina dell’organo di controllo o del revisore era prevista per:
1. società tenute alla redazione del bilancio consolidato
2. società controllanti di società obbligate ad avere un revisore legale
3. società che per due anni di seguito abbiano superato due dei seguenti punti previsti dall’art. 2435-bis c.c.:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4,4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 8,8 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 50 unità.
Dopo la riforma, l’obbligo di nomina è stato previsto per:
1. società tenute alla redazione del bilancio consolidato
2. società controllanti di società obbligate ad avere un revisore legale
3. società che per due anni di seguito abbiano superato uno dei seguenti punti previsti dall’art. 2435-bis c.c.:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale pari a 4 milioni di euro;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a 4 milioni di euro;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 20 unità.
Inoltre, se prima l’obbligo di nomina cessava se per due esercizi consecutivi non venivano superati i limiti, ora il numero è passato a tre.