Il D.lgs. 231/2001 disciplina la “responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di responsabilità giuridica”. Esso ha introdotto in Italia la responsabilità diretta degli enti con riferimento a determinati reati, indicati nel Decreto, che siano commessi (o anche solo tentati) da soggetti che abbiano agito nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi.
L’oggetto del D.lgs. 231/2001 è l’illecito “amministrativo” che si realizza con comportamenti omissivi (deficit di organizzazione) o commissivi (comportamenti contro la norma).

Per l’esonero dalla responsabilità amministrativa il D.lgs. 231/01 prevede la predisposizione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e, conseguentemente, la costituzione di un Organismo di Vigilanza (O.d.V.) deputato a vigilare sull’effettiva attuazione del modello.

La nomina dell'O.d.V.


I componenti dell’Organismo di Vigilanza vengono nominati dall’organo dirigenziale. Questo consegue al fatto che l’organo dirigente sia competente all’adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

I compiti dell'Organismo di Vigilanza

  • Vigilare sull’effettività del modello: coerenza fra il modello e gli effettivi comportamenti
  • Esaminare l’adeguatezza del modello: reale capacità di prevenzione dei comportamenti vietati
  • Analizzare il mantenimento del modello nel tempo in termini di solidità e funzionalità
  • Curare l’aggiornamento del modello, nel caso in cui dalle analisi risultino necessarie delle correzioni

I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

- Autonomia e Indipendenza: il Decreto stabilisce che il compito sia stato affidato a “un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

  • Autonomia→ deve disporre di adeguate risorse economiche e avere accesso a tutta la documentazione e alle funzioni aziendali;
  • Indipendenza→ affianca il requisito dell’autonomia per garantire il mancato condizionamento economico o personale ed evitare conflitti di interesse. Non deve essere gerarchicamente dipendente da nessuno. Le cause di decadenza/revoca/incompatibilità vanno disciplinate.

Questi requisiti vengono garantiti riconoscendo all’O.d.V. di rispondere al CdA, dotandolo di un budget annuale ed evitando che gli vengano attribuiti compiti operativi in aree a rischio “reati presupposto”.

- Professionalità: l’organismo di Vigilanza deve essere scelto previa verifica delle competenze professionali del membro/dei membri. Tale professionalità deve essere sia di tipo tecnico-ispettivo sia di tipo giuridico-penalistico e va valutata in relazione ai reati presupposto.

- Continuità di azione: il mandato deve avere una durata abbastanza significativa.

Vigilanza, aggiornamento e revisione del Modello


L’O.d.V., insieme alle funzioni aziendali, attiva un monitoraggio sul MOG funzionali a eventuali successivi aggiornamenti e revisioni.
In particolare, vengono definite delle procedure per identificare i rischi e controlli a sorpresa per determinate attività aziendali “sensibili”.  

 Il MOG va aggiornato quando:

  • cambiano gli organi societari e/o gli organigrammi;
  • è necessario un adeguamento delle procedure;
  • un rischio reato diventa significativo;
  • la normativa rilevante per l’ente è stata modificata

 I flussi comunicativi tra i vari attori e l’O.d.V. si dividono in flussi periodici, obbligatori, e flussi a evento, che si attivano quando è necessario comunicare all’O.d.V. fatti che potrebbero avere un impatto sulla società.